Il Giudice Sportivo,
letta la dettagliata relazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagini;
considerato che, come riferito in tale atto ufficiale, i sostenitori del Catania:
1) prima dell’inizio della gara, aggredivano e percuotevano con pugni, calci e oggetti contundenti due agenti della Polizia di Stato, intervenuti all’interno della “curva nord”, a supporto di addetti al servizio sanitario accorsi per soccorrere uno spettatore, cagionando ad entrambi, con tale delinquenziale condotta, lesioni personali con prognosi di trenta giorni per uno di essi, immediatamente ricoverato presso il reparto di neurochirurgia del locale ospedale;
2) all’ingresso delle squadre in campo, accendevano numerosi fumogeni e artifizi pirotecnici, che costringevano l’Arbitro a ritardare l’inizio della gara di due minuti per mancanza di sufficienti condizioni di visibilità;
3) durante la gara, facevano esplodere, nel proprio settore, innumerevoli petardi, acceso fumogeni e bengala, lanciandone altresì uno nel recinto di giuoco;
4) danneggiavano i servizi igienici nel settore “curva nord”, utilizzandone i pezzi, in tal modo ricavati, per lanciarli contro le Forze dell’Ordine;
5) al termine della gara, in prossimità dell’ingresso degli spogliatoi, nell’area riservata dell’impianto sportivo, inibita al transito delle persone, lanciavano “bombe-carta” e pietre verso le Forze dell’Ordine, con conseguenze lesive per ben dieci Agenti, così come refertato dai sanitari della Polizia di Stato, presenti in loco;
ritenuto che da tali inqualificabili comportamenti è derivato un danno grave all’integrità fisica di più persone ed un evidente ed accentuato pericolo per l’incolumità pubblica;
preso atto dell’inefficacia della diffida già comminata alla Soc. Catania (C.U. n. 53 del 21/9/06) per il violento comportamento, con conseguenze lesive alle persone, dei suoi sostenitori durante la gara disputata a Palermo pochi giorni prima;
non essendo tollerabile che gli Appartenenti alle Forze dell’Ordine debbono porre a repentaglio la propria incolumità, se non la propria vita, in occasione di una partita di calcio;
ricorrendo le condizioni previste dagli artt. 11 commi 1 e 3 e 13 comma 1 lettere d),e) C.G.S.;
di infliggere alla Soc. CATANIA la squalifica del campo di giuoco per due giornate di gara, con obbligo di disputa a porte chiuse.